Docente vince ricorso avverso un provvedimento illegittimo di assegnazione cattedre. Il Ds non è il sovrano assoluto.

Einaudi-Lamezia-2016I PSP, particolarmente sensibili sul tema delle ingiustizie, compiute ai danni dei docenti,  studenti e dell’intero personale della Scuola Italiana, rendono noto che sussistono comportamenti lesivi della legalità e della dignità dei lavoratori e, pertanto, divulgano fatti accaduti e relative sentenze.

La D.S. dell’Ist. Professionale “L.Einaudi” di Lamezia Terme, è soccombente, unitamente all’intera Amministrazione, per l’emissione di un provvedimento di assegnazione Docenti alle Classi, assunto, nella forma, in totale spregio della normativa e delle prerogative riservate in materia al Collegio Docenti anche all’indomani dell’entrata in vigore della l. 107/15, e, nella sostanza, in maniera assolutamente sperequata tra gli insegnanti della medesima disciplina.

E così, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., il Giudice del Lavoro territorialmente competente, adito dalla Docente lesa -e completamente ignorata, nella fase stragiudiziale, nelle sue reiterate richieste di esplicitazione dei criteri posti alla base dell’atto de quo- con ordinanza del 17.04.18 ha accolto in toto le doglianze, disponendo la sospensione del provv.to impugnato e condannando l’Amm.ne alle spese e competenze di lite.

Anche la condanna alle spese è un evento meritevole di adeguata attenzione e relativa pubblicizzazione, stante la consueta reticenza dei magistrati, ad applicare, nei confronti della P.A., il pur ragionevole criterio per cui “le spese seguono la soccombenza”.   Restano ancora misteriosi i veri motivi che hanno indotto questa D.S. a riservare tale trattamento privilegiato alla Docente in questione, peraltro in un contesto più ampio e complesso di vero e proprio mobbing.

Nella pervicace scelta di assoluto e reiterato “silenzio” adottata dalla D.S., nonostante le continue quanto inutili, formali e per le vie brevi, richieste di spiegazioni, scelta giunta sino alla contumacia processuale, sorge lecita l’unica, ipotizzabile ipotesi: i Dirigenti Scolastici non gradiscono i Docenti dotati, ahiloro, di anima critica e che, già, quasi onomatopeicamente definiti “contrastivi”, continuano, temerariamente, a credere fortemente, per il benessere della comunità scolastica tutta, alla profonda giustezza dell’esercizio dell’art. 21 Costituzione.

 

In sostanza è accaduto questo:
una docente e avvocato dei PSP è stata costretta ad adire il giudice   del lavoro, chiedendo un provvedimento d’urgenza, ex art.700 c.p.c., in quanto il Ds non solo non ha seguito l’iter che la normativa impone in tema di assegnazione delle cattedre ( il Collegio Docenti non ha espresso alcuna proposta perché il Ds ha semplicemente comunicato i suoi criteri senza interpellare il Collegio) ma ha anche distribuito le classi in maniera iniqua, assegnando agli altri docenti 3-4 classi fino ad un massimo di 6 classi, mentre alla ricorrente ne ha assegnato 8, con un orario distribuito tra diurno e serale, inizialmente con 10 ore buca.
Il giudice ha accolto in pieno le doglianze della ricorrente e ha condannato l’amministrazione al pagamento integrale delle spese (ulteriore vittoria perchè i giudici di solito compensano le spese)

I Psp sottolineano ancora una volta che, nonostante la l.107 del 2015, restano inalterati compiti e prerogative degli organi collegiali che non possono essere calpestati da DS che si ritengono legibus soluti.

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