PSP: ISTRUZIONE PROFESSIONALE – ANALISI CRITICA DEL DECRETO N. 379 DI RIFORMA

ISTRUZIONE PROFESSIONALE   –   ANALISI CRITICA DEL DECRETO N. 379 DI RIFORMA

(documento redatto da Rosella Cerra con la collaborazione di Barbara Battista)

Già nella premessa gli espliciti riferimenti legislativi svelano quale è lo spirito di questa riforma che prende di mira gli istituti professionali.

Una delle leggi di riferimento è il JOBS-ACT [per tramite del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.]  , nello specifico gli articoli 41, 42 e 43, quelli che regolamentano l’apprendistato nelle istituzioni scolastiche.

Prima di andare oltre riprendiamo proprio questi articoli, citati nell’art.4, lettera c):

art 41. 1. “L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”. Una delle tipologie è proprio “apprendistato per la qualifica e il diploma professionale”.

Art. 42. “il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale (…). Il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa”.

Art. 43. “1. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione”;

“2. Posso essere assunti tutti i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età

“7. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta”.

Che si intenda quindi svuotare di valore e significato la scuola nella sua interezza è un obiettivo che si sta perseguendo negli ultimi anni in maniera travolgente e sorda dai governi di turno, prescindendo dal colore politico e dagli orientamenti ideologici. Il comune denominatore è l’asservimento della scuola al mondo del lavoro, usato ad alibi per snaturare processi di apprendimento critici ed autonomi. A tal scopo aumentano le ore da dedicare all’alternanza scuola lavoro passando dalle attuali 400 per tutto il triennio all’aumento sostanziale strutturato in diverse forme, anche utilizzando la formula della “flessibilità”, e iniziando il processo già dal secondo anno. Tutto ciò a scapito delle materie umanistiche e di area generale, così come meglio documentato negli allegati A e B facenti parte integrante del testo in oggetto.

Aumenta l’ingerenza del privato che di fatto può ergersi ad istituzione formativa, sostituirsi alla scuola, assumendo gli studenti con contratti di apprendistato senza retribuizione.

Per adattare quindi la scuola all act era necessaria una riforma proprio degli istituti professionali, iniziando dal Piano Educativo Individuale, come viene annunciato già dall’articolo 1. con il principio della “personalizzazione educativa”.

Una scuola costruita quindi attorno a confindustria, dove eufemisticamente si inneggia ad una maggiore vicinanza del mondo della scuola a quello del lavoro, come se la “distanza” fosse la causa della disoccupazione. In pratica si  sdogana una volta per tutte la pratica dello sfruttamento minorile, del lavoro nero e del caporalato! Con la paradossale conseguenza di una diminuizione dei posti di lavoro nelle attività ove oramai si utilizza la cattiva pratica del lavoro non retribuito.

Analisi

Art. 1. Oggetto , principi, finalità

Comma 3. “Il modello didattico è improntato al principio della personalizzazione educativa … per migliori prospettive di occupabilità”.

Comma 4. “Il sistema dell’istruzione professionale ha la finalità di formare lo studente ad arti, mestieri e professioni strategici per l’economia del Paese. (…). Garantire che le competenze acquisite ..consentano una facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni”.

 

La finalità è prettamente quella di formare personale per il mondo del lavoro, ossia operai, come esplicitato meglio nell’articolo successivo.

Art.2. identità dell’istruzione professionale

Comma 3. “Il Profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall’Unione europea e ad una personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui al successivo articolo 5, comma l, lettera a)”.

 

Art.3. indirizzi di studio

 

Nel comma 1 vengono elencati gli indirizzi.

Comma 5. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono declinare gli indirizzi di studio di cui al comma 1 in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui al successivo articolo 6. comma l, lettera b)”.

 

“Declinare”, oltre a significare evitare responsabilità, significa anche delegare; in questo caso la scuola delega la Regione ad organizzare, in base a quello che può richiedere, ma soprattutto offrire, il territorio dei percorsi formativi. Qui si apre la strada ad una forte ed incostituzionale disparità dell’offerta formativa, per usare i termini più appropriati. Ossia esistono territori ove vi sono più opportunità di svolgere percorsi formativi ed altri meno, ossia territori ricchi e territori poveri. Lo Stato non può “declinare” la responsabilità di formare non un mero lavoratore, ma innanzitutto un Cittadino, solo in base a ciò che il territorio può offrire, o in base a ciò di cui il territorio ha bisogno, come se si trattasse di programmare un robot!

Art. 4. Assetto organizzativo

Comma 2. Definisce la strutturazione oraria del biennio. Specifica che “Nell’ambito delle 2112 ore una quota, non superiore alle 264 ore ,è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti e alla realizzazione del progetto formativo individuale; tale quota può comprendere anche le attività di alternanza scuola lavoro previste dall’articolo 5, comma l, lettera d)”.

Rispetto alla situazione attuale vi è quindi un anticipo al secondo anno dell’alternanza scuola lavoro. Questa ulteriore precocizzazione della formazione del lavoratore prima ancora che del cittadino non appare supportata da alcuna necessità del mondo del lavoro.

Esiste un’età minima per l’accesso al lavoro attualmente pari a 16 anni in forza del combinato disposto della legge sulla tutela del lavoro minorile e della legge di riforma scolastica.   L’alternanza scuola-lavoro anticipata al secondo anno è, pertanto, in palese violazione con la disciplina suddetta.

Atteso, inoltre, che già allo stato attuale molte scuole e molte realtà territoriali hanno fatto fatica ad assicurare processi di alternanza stante la scarsità di aziende e realtà produttive disponibili ad accogliere studenti, non si riesce proprio ad intravedere alcuna possibilità di riuscita valida di tale forzatura.

L’unica realtà che si riesce ad intravedere è quella di svuotare la scuola di valore didattico-educativo e poi formativo, onde sancirne la sua successiva inutilità. Mentre di contro si avrà una scuola di serie “B”, con un ritorno alla “scuola di avviamento professionale” dell’inizio del secolo scorso!

E che questo sia il fine ultimo della riforma, si evince anche dal fatto che nel biennio più del 40% delle ore sarà destinato a insegnamenti di indirizzo e attività di laboratorio, e un 10%, pari a 264 ore, per apprendimenti personalizzati e per l’alternanza scuola-lavoro (dal secondo anno del biennio), incidendo sulle materie non soltanto dell’area di indirizzo ma anche su quelle dell’area comuneIn ultima analisi, proprio le materie destinate a formare i cittadini e a fornire una base culturale subiranno una riduzione con notevoli ripercussioni anche sulle cattedre relative a tali insegnamenti.

Tutto ciò viene dettagliatamente descritto negli Allegati A e B.

Viene operato un accorpamento delle discipline in assi (con un calcolo delle ore effettuato sull’intero biennio per ogni asse: una specie di gioco delle tre carte) e in alcuni assi risulta evidente il taglio e conseguente perdita di cattedre.

Le discipline penalizzate nel biennio sono quelle dell’asse storico sociale (storia, geografia e diritto) che viene ridotto da 297 ore attuali alle 264 previste, ossia 33 ore (si consideri che attualmente per effetto del c.d. Decreto Carrozza sono previste proprio 33 ore di geografia: saranno quelle a scomparire o si penalizzerà storia o diritto?). A queste si aggiunge una quota di 264 ore per il biennio (il 10% di cui sopra) che viene sottratta dal monte ore annuo, con ulteriori tagli alle discipline che le scuole decidono di penalizzare, e utilizzata per personalizzare gli apprendimenti e per l’alternanza scuola-lavoro. Pertanto, non è nemmeno prevedibile quali esattamente saranno le discipline che subiranno una riduzione, l’unica cosa certa è il taglio di ore.

Comma 3.  Nella definizione del triennio si specifica che delle 1056 ore per ciascun anno, vengono destinate

 “594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, al fine di consentire allo studente di: 

  1. a)Consolidare (…) soprattutto in contesti dilaboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale acquisiti nel biennio ….
  2. b)…..in funzione di un rapido accesso al lavoro;
  3. c)partecipare alle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall’articolo l, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in apprendistato ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

Abbiamo già fornito la lettura degli art. 41, 42 e 43 relativi all’apprendistato degli studenti nelle “istituzioni formative”.

 

Nel triennio le discipline d’indirizzo avranno uno spazio preponderante pari al 55% per anno.

Le discipline dell’asse dei lenguaggi (italiano e inglese) perdono nel triennio, complessivamente, 99 ore (33 per ogni anno) in quanto si passa dalle attuali 231 ore annue (sommando le ore di italiano e inglese) a 198 ore.

Non si comprende, inoltre, la ratio della distribuzione delle ore all’interno dell’area di indirizzo in quanto è, in alcuni casi, in palese contrasto con il proclamato intento di consolidare gli insegnamenti in contesti di laboratorio e in funzione di un rapido accesso al mondo del lavoro.

Ad esempio, nel settore enogastronomia e ospitalità alberghiera viene incrementata a dismisura l’area scientifica (scienza degli alimenti o arte e territorio con scelta demandata alle singole scuole) che da 132 ore annue nel terzo anno (in tutte le articolazioni) passa a 231 ore; da 99 ore nel quarto e quinto (articolazioni enogastronomia e sale e vendita) passa addirittura a 231 ore. Tutto questo a scapito dell’area tecnico professionale che comprende anche i laboratori oltre a Diritto e Tecniche Amministrative: il taglio è, rispetto alle articolazioni menzionate, pari a 99 ore annue nel quarto e quinto anno.

Ma la gravità della situazione si evince anche da come verranno utilizzate nel complesso le ore dell’area di indirizzo. 

La pericolosità insita in questo comma sta proprio innanzitutto nell’aumento esponenziale delle ore da svolgersi in alternanza scuola-lavoro, e attività strettamente collegate, passando dalle attuali esplicitate 400 per tutto il triennio alle 594 per ogni anno del triennio, che indicate come ore di attività e insegnamenti di indirizzo, sotto diverse forme, di fatto consentono di effettuare l’alternanza fra la scuola e attività lavorativa, lasciando sempre meno spazio alla “scuola” a favore del “lavoro”, con inevitabili ripercussioni sulle cattedre e sulla perdita di posti di lavoro.

Abbiamo già avuto modo di evidenziare come sia estremamente difficile realizzare l’alternanza SL in realtà territoriali ove non vi sono molte strutture propense od idonee a fare ciò già allo stato attuale. Nel mese di dicembre 2015 denunciavamo come “Da dati Censis chel’86,4 % dei Dirigenti scolastici meridionali prevede che non sarà possibile garantire a ogni studente del triennio finale il percorso di alternanza, per mancanza nel territorio di un numero sufficiente di aziende disponibili ad accogliere studenti, ma l’opinione é diffusa anche tra i Dirigenti scolastici di tutta Italia, le cui percentuali complessive di sfiducia sul l’attuabilità della norma si aggirano intorno al 71,1%”.

L’aggravante è che per rendere il tutto funzionale ad “un rapido accesso al mondo del lavoro”, si ricorre in maniera del tutto spregiudicata agli art. 41, 42 e 43 derivati dal jobs-act, consacrando l’apprendistato e lo sfruttamento gratis in azienda come opportunità di studio (?) e formazione (!)

Art. 5. Assetto didattico

Comma 1.L’assetto didattico dell’istruzione professionale è caratterizzato”:

 

“Lettera a) dalla personalizzazione del percorso di apprendimento, che si avvale di una quota del monte ore non superiore a 264 nel biennio di cui all’articolo 4 comma 2 e dal Progetto formativo individuale che viene redatto dal consiglio di classe entro tre mesi dall’inizio delle attività didattiche del primo anno di frequenza e aggiornato durante l’intero percorso scolastico. Il Progetto formativo individuale si basa su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuno studente, anche in modo non formale e informale ed è idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di motivarlo ed orientarlo nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo.

 

“lettera d) dalla possibilità di attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro, già dalla seconda classe del  biennio, e percorsi di apprendistato ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;

 

la riflessione spontanea è che c’è veramente poco di didattico nel declinare la propria funzione istruttiva-educativa e formativa a una quasi esclusiva aziendalizzazione di tutto il processo di crescita dai 15 anni in su fino alla maturità, in pratica della stessa persona.

Il Progetto Formativo Individuale è proprio quello evocato dall’art. 42, laddove viene però definito come Piano Formativo Individuale? questo predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa, mentre il primo è predisposto dal consiglio di classe. Dove è la differenza?

Art. 6. Strumenti per l’attuazione dell’Autonomia

 

Comma 1. Lettera c) “stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nell’ambito delle attività economiche di riferimento dell’indirizzo di studio e in possesso di competenze specialistiche non presenti nell’Istituto, ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa,(…) ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati.

 

Ed inoltre

Lettera d) attivare partenariati territoriali per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa, per il potenziamento dei laboratori, ivi comprese le dotazioni strumentali degli stessi, per la realizzazione dei percorsi in alternanza, comprese le esperienze di scuola-impresa e di bottega scuola, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

 

Predomina fin qui la necessità di procedere verso il mercato in una offerta-domanda di forza lavoro e finanziamenti.

L’ingresso dei privati è definitivamente consacrato infatti nella duplice veste di finanziatori ed utilizzatori della forza-lavoro giovanile fornita gratis. Il tutto a totale vantaggio dell’azienda e non già della persona, né studente né docente. Quest’ultimo si ritroverebbe infatti in una situazione di quasi inutilità se molto viene demandato, o meglio declinato, ad altre agenzie formative!

Meglio specificato nella lettera f)

dotarsi, nell’esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle attività e degli insegnamenti di indrizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità”.

Insomma anche per l’organizzazione delle attività [didattiche] si declina al  mondo del lavoro!

Art.7. Rete nazionale delle scuole professionali e raccordo

con il sistema di istruzione e formazione professionale

comma 1. Ai fini dell’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione sino al conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di almeno una qualifica professionale, di durata triennale, lo studente in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione può scegliere, all’atto dell’iscrizione ai percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, tra:

 

  1. a) i percorsi per il conseguimento di diplomi, di durata quinquennale, realizzati da scuole statali o

da scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62;

 

  1. b) i percorsi di istruzione e formazione professionale, per il conseguimento di qualifiche, di durata

triennale, e di diplomi professionali, di durata quadriennale, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

 

Nel punto a) viene data pari dignità alle scuole statali e paritarie; nel punto b) viene data pari dignità alle istituzioni formative accreditate, in pratica i CFP [Corsi di Formazione Professionali] formati e gestiti dalle Regioni [nei fatti hanno contenuti didattici estremamente ridotti].

La pari dignità  viene di seguito sancita da un apposito periodo nel comma 2:

“È costituita la “Rete nazionale delle scuole professionali“, di seguito denominata Rete, di cui fanno parte, nel rispetto della loro diversa identità e pari dignità, le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate[1]” 

 

comma 3. “La Rete realizza il confronto organico e continuativo tra i soggetti che ne fanno parte e tra tali soggetti e gli altri Enti pubblici e privati, allo scopo di promuovere l’innovazione, il permanente raccordo con il mondo del lavoro…”

la costante preoccupazione per il mondo del lavoro insiste come un mantra anche nel successivo comma 4

 

Per la partecipazione alla “Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro”… allo scopo di rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate si raccordano in modo stabile e strutturato nell’ambito della Rete di cui al comma 2”.

 

Insomma si mette tutto in un calderone, pubblico, privato, statale e regionale, con l’unico scopo di sfornare operai infarinati di qualche nozione di cultura generale e nulla più. Senza minimamente fare cenno alla formazione del cittadino ed alla formazione anche del docente, ruoli e compiti compresi. Senza nemmeno fare una minima stima sulla diminuzione dei posti di lavoro che inevitabilmente si  creerebbe andando a sostituire, o meglio “declinando”, verso altri soggetti-attori che rivestirebbero il ruolo di docenza.

Art. 8. Passaggi tra i sistemi formativi

Comma 1. “Lo studente può chiedere di effettuare il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale

 

Non appare del tutto chiaro. Che significa? Si prova a specificare aggiungendo che:

“Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni”.

 

Cioè se uno studente ha svolto un percorso organizzato dalla regione in base alle esigenze delle aziende locali, ad esempio agricole siciliane, si può fare poi un passaggio tramite accordo in Conferenza ad altro tipo di qualifica specifica magari di una regione a vocazione totalmente differente? Oppure più semplicemente che da un istituto professionale può passare ad un CFP?

Comma 5. “Lo studente, conseguita la qualifica triennale, può proseguire il proprio percorso di studio scegliendo di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale presso le istituzioni formative comprese nella Rete di cui all’articolo 7 per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all’a1ticolo 17 del decreto legislativo 17

ottobre 2005, n. 226 [2]“.

Ossia lo studente può scegliere se continuare il percorso in un istituto professionale o completare in un CFP, ad esempio.

Art.9. dotazioni organiche

Comma 1. “Le dotazioni organiche dei percorsi di istruzione professionale sono determinate dall’Ufficio scolastico regionale competente (…) nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia previsto dall’articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (…).  Le funzioni di cui all’articolo 4, comma 5 relative agli uffici tecnici sono svolte dagli insegnanti tecnico-pratici dell’organico dell’autonomia forniti di specifiche professionalità”.

 

Sarebbe auspicabile spiegare cosa significa.

Art.10. Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi

 

Comma 1. “I percorsi di istruzione professionale sono oggetto di costante monitoraggio a cura del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nel confronto con le Regioni, gli Enti locali, le Parti sociali e gli altri Ministeri interessati, avvalendosi anche deIl’assistenza tecnica dell’Istituto

nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori”.

Un grande lavoro di team, che si avvale anche dell’INVALSI, l’INDIRE, e ISLOLF,  evocati tutti senza i meglio noti acronimi, magari per pudore!

Una ultima precisazione la vogliamo dare da una tabella del MIUR , che di fatto si commenta da sola.

[1]http://www.cnos-scuola.it/scuole-statali-scuole-paritarie-istituzioni-formative-accreditate

[2]https://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dl226_05.pdf

asl

[1]http://www.cnos-scuola.it/scuole-statali-scuole-paritarie-istituzioni-formative-accreditate

[2]https://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dl226_05.pdf

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